In questo lavoro si esamina il tema del giudice competente a decidere sulle azioni di responsabilità contro amministratori di “società in house”.
Liability for mismanagement of in-house companies: damages and competent court This paper aims to identify which court is competent in case of claims for civil liability brought against directors of “in-house companies”.
1. Premessa
L’introduzione del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche (di seguito t.u.), ha contribuito a creare uno statuto normativo organico delle società a partecipazione pubblica rispetto al quale permangono tuttavia numerosi profili critici. Una delle più gravi opacità ascrivibili al testo definitivamente varato riguarda la definizione della giurisdizione da applicare alle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci di società a partecipazione pubblica.
L’attenzione cade principalmente sul testo della norma contenuta nell’art. 12 – rubricato “Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate” – frutto del tentativo di comporre le diverse esigenze emerse nel tracciare il confine tra la giurisdizione civile e quella contabile.
Il tema è stato ampiamente esplorato prima dell’introduzione del t.u. nella misura in cui:
i) per le società partecipate in generale, si professava l’applicazione dello statuto normativo del tipo sociale con il ricorso alle azioni di responsabilità da proporre ai sensi degli artt. 2392 ss. e 2476 c.c. innanzi al tribunale delle imprese;
ii) per le societàin houseproviding, invece, è stata prospettata la sottoposizione di amministratori e sindaci alla responsabilità contabile per l’accertamento del danno cd. erariale devoluta alla competenza della Corte dei conti [1].
La contesa sulla giurisdizione si è tuttavia intrecciata con la definizione di aspetti sostanziali concernenti la disciplina della responsabilità di amministratori e sindaci di una società in house, a partire dalla questione riguardante la destinazione del risarcimento [2].
La competenza del giudice contabile è stata normalmente invocata ponendo in correlazione il diritto del soggetto pubblico al risarcimento del danno erariale con la qualificazione in senso pubblicistico del patrimonio in dotazione della società in house [3]. La tesi ha tuttavia legittimato un processo di sostanziale disaggregazione del danno sociale in capo al singolo socio [4]. Un diverso orientamento suggeriva pertanto di ancorare il carattere individuale o sociale del danno alla funzione dello strumento risarcitorio di ripristinare rispettivamente il patrimonio del singolo socio o viceversa quello della società. In omaggio a questa premessa è stata conseguentemente avversata la possibilità di assegnare direttamente al socio pubblico il controvalore del danno provocato alla società, in quanto distrazione di una frazione del patrimonio sociale dal vincolo di destinazione – sia produttivistico sia di garanzia – previsto dalla normativa societaria [5].
L’esame della questione processuale [continua..]