argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 17 febbraio 2022, n. 85, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, ha affermato che il regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D. Lgs. n. 147/2015, non è applicabile nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro in Italia, in presenza del medesimo contratto e del medesimo datore di lavoro, nonché, più in particolare, nell’ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale, rientri di fatto in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio. A titolo esemplificativo, secondo l’Ufficio, sono rappresentativi di una situazione di sostanziale continuità: il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale, il riconoscimento dell’anzianità dalla data della prima assunzione, l’assenza di un periodo di prova e la presenza di clausole volte a non liquidare, al momento della sottoscrizione del nuovo accordo, i ratei di tredicesima e il trattamento di fine rapporto maturati.
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