Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

01/03/2022 - Responsabilità solidale del notaio soltanto per l’imposta immediatamente emergente dall’atto

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 1° marzo 2022, n. 6617, la Corte di Cassazione si è espressa sulla legittimazione passiva del notaio rogante con riguardo all’atto di scioglimento di un trust con restituzione dei beni al disponente, che, ex art. 3-bis, D. Lgs. n. 463/1997, sia trasmesso per la registrazione telematica con autoliquidazione dell’imposta di registro in misura fissa e in relazione al quale venga poi richiesto, con avviso di liquidazione emesso a seguito di controllo automatizzato dell’autoliquidazione, il versamento dell’imposta di donazione in misura proporzionale. In ispecie, i giudici hanno escluso la responsabilità solidale del notaio, osservando che, ai sensi dell’art. 57, co. 2, d.P.R. n. 131/1986, questa può configurarsi esclusivamente con riguardo all’imposta principale, vale a dire – nel caso di controlli automatizzati dell’autoliquidazione – a quella che risulti ictu oculi dall’atto trasmesso per la registrazione telematica (imposta principale c.d. “postuma”). È, invece, complementare – e deve essere richiesta alle parti contraenti con avviso di accertamento– la maggiore imposta che, come nel caso di specie, risulti da elementi extratestuali, nonché dall’esperimento di particolari accertamenti fattuali o di delicate valutazioni giuridico interpretative.

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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220301/snciv@s50@a2022@n06617@tS.clean.pdf