argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione di massima di particolare importanza sottoposta con l’ordinanza interlocutoria del 31 marzo 2021, n. 8919, concernente l’ammissibilità dell’istanza di fallimento ai sensi degli artt. 6 e 7 L.F. nei confronti di un’impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, a prescindere dalla sua successiva risoluzione (v. news del 31 marzo 2021).
Per le Sezioni Unite, si deve affermare il principio di diritto in forza del quale «nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del Pubblico Ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 L.F.».
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 14 febbraio 2022, n. 4696, è disponibile sul sito www.cortedicassazione.it al seguente link: