Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

14/02/2022 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: le misure protettive e cautelari

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa disciplinata dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, è stata oggetto di alcune recenti pronunce giurisprudenziali.

Per il Tribunale di Bergamo, il contraddittorio instaurato nell’ambito del procedimento relativo alla conferma delle misure protettive e cautelari ai sensi dell’art. 7 del Decreto, «deve comprendere tutti i soggetti le cui sfere giuridiche, patrimoniali e processuali possano essere attinte dal provvedimento che si chiede di adottare», da ravvisare, nel caso di specie, nelle «parti della procedura esecutiva immobiliare […] di cui è chiesta la sospensione».

Sul punto, il Tribunale di Roma ha stabilito che «la legittimazione passiva non può riconoscersi» in capo al creditore che abbia presentato domanda di fallimento, in quanto «il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l’applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge» ai sensi dell’art. 6, 4° co., D.L. n. 118/2021, «che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice». Del pari, per il Tribunale, non può riconoscersi legittimazione passiva «in capo alla massa indifferenziata dei creditori che possono astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore e che, tuttavia, non hanno ancora avviato i relativi procedimenti o minacciato di avviarli, con la notifica di un precetto», ritenendo in via interpretativa che «i creditori ai quali sono inibite le attività descritte dall’art. 6, 1° co., D.L. n. 118/2021 non siano tutti quelli esistenti, ma soltanto quelli indicati dal debitore istante e concretamente limitati dalle misure richieste, il cui contenuto dovrà poi essere esattamente individuato ed eventualmente limitato dal giudice con l’ordinanza di conferma o di modifica sottoposta al suo esame».

Infine, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Milano ha chiarito che «il provvedimento del Tribunale ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 118/2021 giammai potrebbe avere quale effetto quello di privare di efficacia un pignoramento già perfettamente compiuto dal creditore», con la conseguenza che «la richiesta di parte debitrice di ottenere la liberazione delle somme già oggetto di pignoramento non può trovare alcun seguito, posto che, in ogni caso […] in alcun luogo il D.L. n. 118/2021 prevede che l’esperto nominato possa avere la disponibilità di fondi “per soddisfare equamente tutti i creditori” non essendo assimilabile tale figura né a un commissario giudiziale, né a un liquidatore giudiziale nell’ambito di un concordato, né tantomeno a un curatore fallimentare».

Il provvedimento del Tribunale di Bergamo del 19 gennaio 2022, la decisione del Tribunale di Milano del 26 gennaio 2022 e l’ordinanza del 3 febbraio 2022 del Tribunale di Roma sono consultabili sul sito www.ilcaso.it, rispettivamente ai seguenti link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26565.pdf 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26623.pdf 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26589.pdf