Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

14/09/2017 - Le fatture soggettivamente inesistenti rilevano solo ai fini di evasione dell'I.V.A.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Cassazione ha ribadito che il  reato di utilizzazione o emissione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi dell'art. 1 lett. a), del citato D.Lgs., coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale. Nella stessa decisione, inoltre, si afferma che "devono qualificarsi come relative ad operazioni inesistenti fatture che, in relazione a somme corrisposte a titolo corruttivo ad un pubblico ufficiale, riportino quale indicazione della causale del versamento una voce mendace ed attestante che la spesa è stata sostenuta per ragioni inerenti l’attività d’impresa".

Corte di Cassazione, sentenza n. 39541 del 30 agosto 2017