argomento: Normativa - DIRITTO TRIBUTARIO
on il D.L. del 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni-ter), sono state introdotte ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Di particolare interesse è l’art. 28, rubricato “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, che ha modificato l’art. 121, co. 1, D.L. n. 34/2020, disponendo che, in relazione alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati, è possibile optare, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, anticipato dal fornitore e recuperato da questo sotto forma di un credito di imposta cedibile a terzi, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso oppure per la cessione diretta del credito di imposta di pari importo a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziaria. Tuttavia, in entrambi i casi, la disposizione citata esclude che il credito di imposta possa ulteriormente essere ceduto, consentendo soltanto le cessioni dirette da parte del beneficiario dell’agevolazione o del fornitore che ha maturato il predetto credito applicando il c.d. “sconto in fattura”.
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