argomento: Cndcec - DIRITTO FALLIMENTARE
Con riferimento ai requisiti che occorrono per l’iscrizione nell’albo degli esperti indipendenti relativo alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha precisato che «le linee di indirizzo ministeriali individuano espressamente gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa».
Nondimeno, «le linee di indirizzo del Ministero della giustizia […] in considerazione della circostanza che l’art. 3, 3° co., D.L. n. 118/2021 accenna a precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, per garantire un’adeguata preparazione dell’esperto, precisano che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell’inclusione nell’elenco possano essere individuati nel numero minimo di due», aggiungendo che «le due esperienze possano essere maturate anche nello svolgimento di incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo».
Il Pronto Ordini n. 8/2022 del 31 gennaio 2022 è consultabile al seguente link: