Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

12/09/2017 - Il reato di impedito controllo non è integrato in caso di mancata esibizione dei documenti societari

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA

 

La Corte di cassazione esclude l’esistenza del reato di impedito controllo a carico dell’amministratore della società che non fornisce tutta la documentazione contabile al socio accomandante, per determinare la liquidazione della sua quota. Infatti, secondo i giudici di legittimità, il reato di cui all'art. 2625, cod. civ. non riguarda la partecipazione del socio e l'esercizio dei relativi diritti in riferimento a tutti gli aspetti della vita societaria, ma intende garantire soltanto le funzioni di controllo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di prendere parte, integra violazione della norma di cui all'art. 2625 cod. civ., essendo necessario che l'impedimento attenga in modo specifico alle funzioni ispettive circa la regolarità della gestione. Inoltre, il delitto è ravvisabile allorchè l'amministratore non si limiti a negare, in tutto o in parte, l'ostensione della documentazione contabile e societaria, ma ponga in essere operazioni positive volte ad occultare i documenti richiesti, ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari.

Corte di Cassazione, sez. I, 28 agosto 2017, 39443