argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza dell’11 gennaio 2022, n. 493, la Corte di Cassazione ha affermato che il raddoppio dei termini, previsto dall’art. 43, co. 3, d.P.R. n. 600/1973, nella sua versione antecedente al D.Lgs. n. 128/2015, trova applicazione anche nei confronti degli eredi del de cuius cui è attribuita la violazione che comporta l’obbligo di denuncia penale. Invero, secondo i giudici, la circostanza che il fatto di reato non sussista, essendo deceduti i contribuenti che avevano commesso la violazione, non osta all’applicazione del raddoppio dei termini, stante il fatto che a tal fine non rileva né l’effettivo inoltro della denuncia né, tantomeno, l’esito del giudizio penale, essendo unicamente richiesta l’esistenza di un fatto oggettivo implicante l’obbligo di denuncia.
Il documento è reperibile al seguente link: