Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

06/01/2022 - Perdita della continuità aziendale e scioglimento della società

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Firenze ha precisato che una società di capitali «deve essere sciolta se non ha più la quantità minima di capitale richiesta dalla legge, in relazione alla sua forma giuridica, o se si trova nella impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di perseguire il suo scopo», aggiungendo che «mentre il primo caso è misurabile in termini aritmetici ed economici, il secondo è assai più vario e non ancorato ad un giudizio retrospettivo e obiettivato, bensì prospettico e previsionale».

Di conseguenza, per il Tribunale, «finché la continuità aziendale è recuperabile con scelte di organizzazione aziendale e/o commerciali, e si ha la possibilità di attingere a risorse finanziarie per attuarle, non vi è alcuna impossibilità definitiva di perseguire l’oggetto sociale», atteso che, «per affermare il contrario, occorre individuare il momento esatto in cui nessun afflusso di risorse era più ipotizzabile, e nessuna scelta organizzativa poteva più essere efficacemente adottata».

Ragion per cui, se la società detiene «ancora un canale di approvvigionamento finanziario, in aggiunta al capitale proprio, si potrà parlare, in termini aziendalistici, di un forte rischio di perdita della continuità di impresa ma non si può affermare, in termini giuridici, che ricorra la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 2, c.c.».

La sentenza del Tribunale di Firenze del 21 dicembre 2021 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26360.pdf