<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

11/01/2022 - Prededucibilità dei crediti sorti in funzione del concordato preventivo: la decisione delle Sezioni Unite

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto in forza del quale «il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 L.F., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, 2° co., L.F., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa».

Sempre che, come proseguono le Sezioni Unite, «il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa».

Inoltre, «restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria».

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 31 dicembre 2021, n. 42093, è reperibile sul sito www.cortedicassazione.it al seguente link:

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/42093_12_2021_no-index.pdf