Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/12/2021 - Opponibilità della ricognizione di debito e onere della prova

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto in forza del quale «la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidità».

La conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte differisce da quella raggiunta, anteriormente, da Cass. n. 10215/2019, ove si era statuito che «la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore non determina la presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice al pari di quanto avviene per la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual è il curatore fallimentare».

Per la Corte di Cassazione, quest’ultimo principio deve essere disatteso in quanto poggia sull’equiparazione tra riconoscimento di debito e confessione stragiudiziale: equiparazione superata rilevando «che il riconoscimento di debito ha natura negoziale, mentre le ragioni che militano a sostegno della giurisprudenza di questa Corte in tema di libera valutabilità della confessione stragiudiziale del fallito nel processo instaurato contro il curatore fallimentare sono di natura meramente processuale».

La decisione della Corte di Cassazione del 9 dicembre 2021, n. 39123, è reperibile sul sito www.italgiure.giustizia.it al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211209/snciv@s10@a2021@n39123@tS.clean.pdf