argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 29 novembre 2021, n. 37208, la Corte di Cassazione ha affermato che la redazione di fatture in maniera non conforme ai requisiti di forma e contenuto previsti dall’art. 21, d.P.R. n. 633/1972, e, in particolare, l’utilizzo di descrizioni generiche, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in esse rappresentato e le rende inidonee a costituire titolo per la deduzione del costo e per la detrazione della relativa IVA. Diretta conseguenza di ciò è che l’Amministrazione finanziaria può legittimamente contestare l’effettiva esistenza delle operazioni cui tali fatture si riferiscono, sebbene, a tal fine, debbano comunque essere tenute in considerazione le ulteriori informazioni e la documentazione complementare fornite dal contribuente, posto che, ai sensi dell’art. 219 della Direttiva n. 2006/112/CE, “sono assimilati a una fattura tutti i documenti o i messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico ed inequivocabile alla fattura iniziale”.
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