argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 13 dicembre 2021, n. 39578, la Corte di Cassazione ha statuito che l’esistenza di associazioni professionali e studi associati non comporta di per sé l’applicazione dell’IRAP, se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti esercitano in modo autonomo l’attività professionale. Invero, sebbene la stessa Suprema Corte, nelle pronunce a sezioni unite nn. 7371/2016 e 7291/2016, abbia affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, a prescindere da qualsivoglia accertamento in merito alla struttura organizzativa del quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività, l’applicabilità della stessa deve essere esclusa laddove si dimostri che in concreto non viene esercitata alcuna attività produttiva in forma associata e che, dunque, non si è di fatto mai costituito alcun vincolo associativo.
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