argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 14 dicembre 2021, n. 40047, la Corte di Cassazione ha affermato che, laddove l'avviso di accertamento venga giudizialmente so-speso ai sensi dell’art. 47, D.Lgs. 546/1992, è inibita l’iscrizione a ruolo delle somme in esso contenute. Ne deriva che il contribuente può ricorre-re avverso la relativa cartella di pagamento – la quale deve, in ogni caso, ritenersi priva di esecutività –, eccependo che, stante l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per avvenuta sospensione dell’avviso di accerta-mento, la stessa non poteva essere emessa. I giudici hanno, dunque, rite-nuto superato il diverso orientamento – espresso, ad esempio, da Cass. n. 20361/2020 – secondo cui la sospensione dell’atto impositivo, concer-nendo l’esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento, che è atto prodromico dell’esecuzione ed ha carattere meramente con-sequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impu-gnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabi-le.
Il documento è reperibile al seguente link:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211214/snciv@s50@a2021@n40047@tS.clean.pdf