<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

22/11/2021 - Società tra professionisti in forma di società semplice

argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che, qualora la società tra professionisti sia costituita in forma di società semplice, «considerato che la Legge n. 183/2011 detta regole generali da adeguare ai modelli civilistici effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività professionale», le disposizioni contenute nell’art. 10, 4° co., lett. b), della predetta Legge «dovranno necessariamente essere adeguate ai criteri individuati nella disciplina codicistica della società semplice, tramite accorgimenti contenuti nei patti sociali che limitino l’influenza dei soci non professionisti nell’assunzione delle decisioni, riservando ai soci professionisti un numero di voti almeno pari a 2/3 di quelli complessivi».

Ragion per cui, nell’ipotesi in cui «si intenda introdurre nei patti sociali di una STP che abbia adottato il modello della società semplice una clausola che deroghi alla regola dell’unanimità, prevedendo la modificabilità del contratto sociale a maggioranza – computabile per teste – tale clausola dovrà accordare ai soci professionisti almeno i 2/3 dei voti nella decisione».

Il Pronto Ordini n. 132/2021 del 22 novembre 2021 è reperibile al seguente link:

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+132-2021+BRESCIA+%28+STP+societ%C3%A0+semplice%29.pdf/0d7d2fbb-5237-40fc-9b14-8ad3eb9d69fe