Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

23/11/2021 - Insolvenza prospettica: una pronuncia della Corte d’Appello di Palermo

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte d’Appello di Palermo – accogliendo il reclamo proposto da un creditore «avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo […] che, ritenendo non integrata la condizione di insolvenza del debitore, ne ha rigettato l’istanza tesa alla declaratoria di fallimento» ‒ ha ribadito che, «al fine di accertare l’insolvenza di un imprenditore, occorre valutare non solo la situazione esistente al momento della decisione, ma anche il suo prevedibile sviluppo».

Con la conseguenza che «tale valutazione prognostica deve prendere in considerazione non isolati aspetti dell’attività imprenditoriale, ma tutti gli elementi significativi – e, tra questi, i fattori generatori di liquidità connessi al ciclo produttivo, la capacità di produzione di reddito e il mantenimento del credito – utili a misurare l’attitudine dell’impresa a disporre economicamente e finanziariamente dei mezzi e della liquidità necessari per fare fronte al regolare adempimento delle proprie obbligazioni e, sostanzialmente, a sopportare i costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale».

Inoltre, per la Corte d’Appello, «il giudizio prognostico deve fondarsi su dati oggettivi ed essere circoscritto in un orizzonte temporale limitato, risolvendosi altrimenti, ove cioè le valutazioni fossero proiettate su tempi lunghi e non si basassero su una pianificazione già in atto, in semplici aspettative del tutto aleatorie, esattamente come nel caso in esame in cui le prospettive di rinvigorimento dell’attività produttiva sono modeste e in ogni caso non immediate».

Il decreto della Corte d’Appello di Palermo del 23 novembre 2021 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26241.pdf