argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha confermato che, per gli iscritti all’Ordine, «l’attività di impresa (intesa come gestione dell’impresa) non è incompatibile con l’esercizio della professione qualora l’amministrazione si configuri come mero incarico professionale», precisando che «l’esenzione si riferisce a tutti quei casi in cui l’attività gestoria posta in essere dall’iscritto, coerentemente con le competenze professionali riconosciute dalla legge in capo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, venga svolta per conseguire l’interesse economico del soggetto che ha conferito l’incarico».
Ragion per cui, per «escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità, l’iscritto dovrà attestare la ricorrenza di elementi che provino la mancanza, da parte sua, di un interesse economico proprio nella società», quali possono essere, a titolo esemplificativo, «la presenza di un mandato scritto conferito dalla società; la parcellazione dei compensi; la mancata attribuzione all’iscritto di utili o dividendi (o la rinuncia ad essi) della società o loro assegnazione in misura non significativa (rapportando la significatività allo specifico fine imprenditoriale perseguito nel caso concreto); l’assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale da parte dell’iscritto; la partecipazione del tutto irrilevante al capitale sociale; la ricorrenza di situazioni di temporanee di estrema urgenza ed impossibilità di agire diversamente in assenza dei criteri sopra indicati» (come, ad esempio, in caso di successione o donazione).
Il Pronto Ordini n. 243/2021 del 1° dicembre 2021 è reperibile al seguente link: