argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza dell’11 novembre 2021, n. 33287, la Corte di Cassazione ha affermato che l’incompetenza territoriale dell’Ufficio emittente determina un vizio meramente formale, che non produce effetti sul contenuto dell’atto e che, dunque, non può comportarne l’invalidità. Segnatamente, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato del 4 settembre 2020, n. 5355, i giudici hanno ritenuto che, trovando applicazione l’art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241, l’atto impositivo spiccato in violazione di una norma sul procedimento – e, dunque, anche nel caso di incompetenza territoriale dell’Ufficio emittente – non possa essere annullato se è chiaro che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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