<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/11/2021 - È rilevante la distinzione tra crediti di imposta “inesistenti” e “non spettanti”

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 16 novembre 2021, n. 34444, la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito – in contrasto con l’orientamento espresso, tra le altre, nelle sentenze Cass. 21 aprile 2017, n.  10112, e Cass. 2 agosto 2017, n. 19237 – l’esistenza di una distinzione giuridicamente rilevante tra crediti di imposta “inesistenti” e crediti di imposta “non spettanti”, l’indebita compensazione dei quali è diversamente sanzionata dall’ordinamento. Per l’effetto, ha statuito il principio di diritto secondo cui, in tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dall’art. 27, co. 16, d.l. n. 185/2008, presuppone l’utilizzo non già di un credito meramente “non spettante”, bensì di un credito “inesistente”, dovendo intendersi per tale – anche alla luce dell’art. 13, co. 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471/1997 – il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, d.P.R. n. 600/1973, e 54, d.P.R. n. 633/1972.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211116/snciv@s50@a2021@n34444@tS.clean.pdf