argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Roma ha rigettato le opposizioni all’omologazione di un piano del consumatore fondate sul «difetto del requisito della meritevolezza della debitrice», in quanto i creditori opponenti «non hanno provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio della debitrice che, alla luce del rapporto rata/reddito espressamente indicato con riferimento alla data di ciascun finanziamento, risultava decisamente inadeguato».
Situazione, questa, che per il Tribunale comporta l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 12 bis, comma 3 bis, L. 27 gennaio 2012, n. 3, ove si dispone che «il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del Testo unico di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».
Il provvedimento del Tribunale di Roma del 5 novembre 2021 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: