argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 27 ottobre 2021, n. 744, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in capo ad una società partecipata – che svolgeva prevalentemente attività di riqualificazione di aree urbane prodromica alla costruzione e commercializzazione di immobili di sua proprietà – la sussistenza del requisito della “commercialità”, previsto dall’art. 87, co. 1, lett. d), t.u.i.r. quale condizione di applicabilità del regime della c.d. participation exemption. Segnatamente, l’Ufficio ha precisato che la sussistenza di tale requisito deve essere verificata in concreto e non può essere basata esclusivamente sul contenuto dell’oggetto sociale e sulla qualifica formale attribuita all’attività esercitata dalla società partecipata. Dunque, devono considerarsi “commerciali” anche le attività prevalentemente riconducibili alla fase di sviluppo o di progettazione di aree urbane, che, essendo rivolte essenzialmente ad ottenere una migliore collocazione sul mercato degli immobili di proprietà della società partecipata, siano prodromiche alla fase di costruzione ed effettiva commercializzazione degli immobili stessi.
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