argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 18 ottobre 2021, n. 28640, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che ricade nella giurisdizione del giudice tributario – e non in quella del giudice amministrativo – la controversia che abbia ad oggetto il diniego di sospensione della riscossione di cui all’art. 1, L. 423/1995, a nulla rilevando, ai fini della ripartizione di giurisdizione, la natura discrezionale dell’atto impugnato. Invero, hanno ribadito i giudici, né la discrezionalità dell’atto impugnato né la sua impugnabilità ex art. 19, D.lgs. n. 546/1992 possono condizionare la giurisdizione speciale tributaria, che – in seguito alla riforma dell’art. 2, d.lgs. n. 546/19992 – deve considerarsi generale nella materia fiscale.
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