argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 18 ottobre 2021, n. 28560, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui, con riguardo all’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria di cui all’art. 7, co. 1, primo periodo, L. n. 212/2000, è ammessa l’integrazione nel giudizio tributario dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell’amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non leda il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento impugnato fossero comunque già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, nella fase endoprocedimentale.
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