argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha precisato che «sembrerebbe potersi escludere la possibilità che il socio-lavoratore di una società possa detenere un interesse economico prevalente ovvero assumere, nella stessa, l’incarico di amministratore con tutti o ampi poteri», dal momento che «la cumulabilità in capo alla medesima persona della qualità di socio e della posizione di lavoratore dipendente deve realizzarsi in modo tale da consentire di ravvisare, in concreto, il vincolo di subordinazione».
Di conseguenza, non ricade automaticamente «in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritta nella sez. A dell’Albo» dei dottori commercialisti e degli esperti contabili «che assuma la qualità di socio lavoratore di una start-up innovativa avente ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico», in quanto, «ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio)».
Ragion per cui, nel caso concreto, l’Ordine territoriale, «al fine di escludere l’incompatibilità, dovrà accertare che l’iscritto, socio-lavoratore della start up, non detenga nella suddetta società un interesse economico prevalente e non ne sia, in fatto oltre che in diritto, anche l’amministratore con tutti o ampi poteri».
Il Pronto Ordini n. 202/2021 del 18 ottobre 2021 è disponibile al seguente link: