Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

20/10/2021 - Fallibilità di una cooperativa sociale Onlus

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Cassazione ha precisato che «la qualifica di “Onlus” è una mera categoria fiscale – destinata a scomparire con la riforma di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore) – tanto che il relativo acronimo (ora sostituito da “ETS”, ente del terzo settore) veniva semplicemente aggiunto alle varie tipologie di enti (associazioni, fondazioni, società cooperative ecc.) legittimati ad assumere quella ulteriore caratterizzazione per finalità fiscali».

Sicché, ai fini della dichiarazione di fallimento di una cooperativa sociale Onlus, da un lato, non assumono rilievo le previsioni contenute nell’art. 10, 1° e 4° co., D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto trattasi di «norme descrittive del fenomeno fiscale in vista del quale è stata configurata la categoria delle Onlus». Dall’altro lato, nello stesso Decreto consta di «disposizioni che confermano come esso non incida né interferisca sullo statuto delle imprese assoggettabili a fallimento» ‒ tra cui gli artt. 10, 10° co., e 12 ‒ «sottendendo, anzi, che le società cooperative possano assumere la qualifica di Onlus pur svolgendo attività commerciale».

Come rilevato dalla Cassazione, le imprese commerciali costituite in forma di cooperativa possono assumere la qualifica di Onlus «in quanto caratterizzate dal perseguimento del lucro in senso solo oggettivo […] mentre non possono esserlo le società lucrative, in quanto perseguono, appunto, il lucro soggettivo», il solo ad essere «incompatibile sia con la qualifica di Onlus […] che con la causa delle società cooperative, caratterizzate (oltre che dal capitale variabile) dallo scopo mutualistico».

Conseguentemente, per il Supremo Collegio, deve affermarsi il principio di diritto in forza del quale «è assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2545 terdecies, 2082 c.c. e 1 L.F., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l’eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la “diversa previsione di legge”» di cui al 2° co. dell’art. 2545 terdecies c.c.

Inoltre, per la Cassazione, «compete all’autorità giudiziaria» accertare la «natura commerciale dell’attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento», «senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge».

La sentenza della Corte di Cassazione del 20 ottobre 2021, n. 29245, è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26093.pdf