argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Per il Tribunale di Mantova, «nonostante, alla luce dell’art. 7, comma 2 bis» della L. 27 gennaio 2012, n. 3, paia «consentito all’imprenditore agricolo solo l’accordo con i creditori e non anche l’accesso alla liquidazione del patrimonio, in base ad una interpretazione sistematica delle norme, l’imprenditore agricolo può accedere sia all’accordo di composizione della crisi che alla liquidazione».
Diversamente opinando, per il Tribunale, l’imprenditore agricolo, «senza alcun valido motivo, subirebbe un trattamento deteriore rispetto a quello degli altri soggetti imprenditori non fallibili».
La decisione del Tribunale di Mantova del 21 ottobre 2021 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: