Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

15/10/2021 - Al vaglio di legittimità costituzionale la presunzione di cui all’art. 32, d.P.R. n. 600/1973

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con l’ordinanza del 26 aprile 2021, n. 150, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 13 ottobre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo ha sollevato nanti la Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui impone di considerare ricavi non solo i “versamenti” ingiustificati, ma anche i “prelevamenti”, salvo che il contribuente sia in grado di indicare, fornendo adeguata prova, il soggetto beneficiario delle somme prelevate. Invero, secondo i giudici, soprattutto laddove si tratti di piccoli imprenditori, i “prelevamenti” ingiustificati possono essere astrattamente riferiti, con identica probabilità, tanto a costi di impresa quanto a costi personali e, anche laddove tali somme fossero state utilizzate per acquisire fattori produttivi in “nero”, le entrate da questi prodotte verrebbero, in ogni caso, già riprese a tassazione in forza dell’accertamento concernente i “versamenti” ingiustificati. Per le stesse ragioni, in via subordinata, i giudici hanno rimesso alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale della disposizione citata nella parte in cui si applica agli imprenditori individuali soggetti a contabilità semplificata, per i quali – analogamente a quanto già affermato per i lavoratori autonomi – si può ritenere sussistente una fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali, sufficiente a far concludere per l’illegittimità della presunzione in parola.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-13&atto.codiceRedazionale=21C00215