argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 30 settembre 2021, n. 637, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di neutralità di cui all’art. 2, co. 3, lett. b), d.P.R. n. 633/1972, non si applica al trasferimento, nell’ambito della cessione di azienda realizzata, all’estero, tra due soggetti residenti in Paesi extra-UE, di un complesso di beni esistenti in Italia (in particolare, rimanenze di magazzino), che non sia qualificabile, ex art. 2555 c.c., come “azienda” o “ramo d’azienda”. E ciò perché, ai fini del regime di neutralità citato, non è sufficiente che il trasferimento dei beni avvenga nell’ambito di un’operazione di cessione di azienda, essendo altresì necessario che il complesso aziendale trasferito sia situato nel territorio di uno Stato membro.
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