argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 21 settembre 2021, n. 25446, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora l’Amministrazione interrompa la propria inerzia, notificando al contribuente un provvedimento di rigetto, anche parziale, dell’istanza di rimborso presentata, è preclusa la possibilità di proseguire nel giudizio già avviato avverso il silenzio-rifiuto. In ispecie, secondo i giudici, l’atto di rigetto espresso andrebbe a sostituire il silenzio-rifiuto, determinando la cessazione del giudizio pendente per difetto di interesse ad agire e la, conseguente, necessità di instaurare un nuovo giudizio, mediante impugnazione, ex art. 19, d.lgs. n. 546/1992, dell’atto sopravvenuto.
Il documento è reperibile al seguente link: