argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Il Tribunale di Milano ha chiarito che «la questione dell’assoggettabilità in concreto del credito di causa alla postergazione di cui al capoverso dell’art. 2467 c.c. non può più esser posta con riguardo al momento in cui il rimborso è stato per la prima volta richiesto» ‒ ovverosia, nel caso di specie, allorquando la società pareva aver raggiunto l’equilibrio finanziario ‒ qualora, successivamente, essa sia posta in liquidazione e versi «in una situazione di patrimonio netto addirittura negativo e di pesante squilibrio fra attivo circolante e indebitamento», in cui persistono, pertanto, «le condizioni alle quali l’art. 2467, 2° co., c.c., àncora la postergazione».
La sentenza del Tribunale di Milano del 9 luglio 2021 è reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it al seguente link: