Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Dall’annullamento in autotutela non deriva necessariamente la condanna dell’Ufficio alle spese

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 15 settembre 2021, n. 24841, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo il quale dall’annullamento dell’atto impositivo in autotutela, che avvenga in corso di giudizio, non discende automaticamente la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali, dovendosi altresì verificare che l’atto fosse manifestamente illegittimo sin dal momento della sua emissione. Invero, in relazione alle circostanze, l’annullamento dell’atto impositivo in autotutela può costituire, secondo la Corte, un comportamento conforme ai doveri di lealtà e di probità di cui all’art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese. 

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210915/snciv@s65@a2021@n24841@tO.clean.pdf