argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Corte di Cassazione ha ribadito che, nella determinazione dei ricavi lordi rilevanti ai sensi dell’art. 1, 2° co., lett. b), L.F., a rilevare è «il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell’impresa (ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l’effettiva consistenza economica e finanziaria».
Viceversa, sono da escludere gli «altri proventi», che «corrispondano invece a sopravvenienze attive derivanti, una tantum, dalla contestuale riduzione dell’accantonamento per rischi iscritto nell’esercizio precedente in ragione di un contenzioso pendente; accantonamento che rappresenta null’altro che una passività potenziale (la possibile perdita originata dalla vertenza), il cui effettivo concretizzarsi, oltre che effettivo ammontare, è subordinato al verificarsi di un evento futuro (il passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia)».
Conseguentemente, «la variazione contabile che scaturisce dal definitivo venir meno (in tutto o in parte) della passività prudenzialmente stimata nel fondo rischi e dall’appostazione nella voce A5, “altri ricavi e proventi”» dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c., «del valore positivo corrispondente alla differenza tra quanto accantonato e quanto effettivamente dovuto, non è dunque, all’evidenza, in alcun modo correlata alla gestione ordinaria (caratteristica o meno) dell’impresa e non può pertanto essere considerata un ricavo in senso tecnico».
La sentenza della Corte di Cassazione del 26 agosto 2021, n. 23484, è reperibile sul sito www.italgiure.giustizia.it al seguente link: