argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 25 agosto 2021, n. 552, l’Agenzia delle entrate ha precisato l’ambito di applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 3, co. 4-ter, D.lgs. n. 346/1990, ai sensi del quale sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di partecipazioni disposti in favore dei discendenti o del coniuge, a condizione che, per mezzo del trasferimento, questi ultimi acquisiscano o integrino il controllo ex art. 2359, co. 1, c.c. e si impegnino altresì a mantenerlo per un periodo non inferiore a cinque anni. In ispecie, l’Ufficio, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020, n. 120, ha affermato che, poiché la disposizione citata mira ad agevolare la continuità generazionale dell’impresa, la stessa non può trovare applicazione in assenza di una “azienda di famiglia”, intesa quale realtà imprenditoriale meritevole di essere tutelata, anche se gestita indirettamente attraverso una società. Ne deriva l’impossibilità di fruire dell’agevolazione laddove ad essere trasferita sia la partecipazione totalitaria in una holding che a sua volta detenga solo una quota di minoranza nella società operativa.
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