argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 30 agosto 2021, n. 571, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le donazioni di quote o azioni che siano state disposte, ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, D.lgs. n. 346/1990, in esenzione da imposta non erodono la franchigia prevista, con riguardo all’imposta sulle successioni e donazioni, dall’art. 2, co. 49, d.l. n. 262/2006 in favore del coniuge e dei discendenti. E ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 55 e 57, D.lgs. n. 346/1990, alla luce dei quali non concorrono a formare il coacervo le donazioni registrate gratuitamente, incluse quelle annoverate tra “gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3” del medesimo decreto.
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