argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 27 luglio 2021, n. 21452, la Corte di Cassazione ha affermato che non è possibile negare la deducibilità delle spese di pubblicità e sponsorizzazione sulla base dell’asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione sarebbe contraria alla stessa nozione di inerenza, che, avendo natura esclusivamente qualitativa, non è basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere sostenuto alla percezione di ricavi. Invero, secondo la Corte, l’evoluzione delle tecniche pubblicitarie porta ad escludere che, nell’attuale mercato “globalizzato”, ai fini della sussistenza del requisito dell'inerenza delle spese di pubblicità o di sponsorizzazione, debba sussistere un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività, né una relazione tra il concetto di spesa e quello di impresa, assumendo rilevanza il costo non tanto per la sua esplicita diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una correlazione con un’attività potenzialmente idonea alla produzione di utili.
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