argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Corte di Appello di Firenze ha stabilito che, «ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, occorre avere riguardo all’indebitamento della società di fatto in sé e per sé e non all’indebitamento pregresso di una delle socie di fatto, perché il fallimento in estensione opera seguendo la direzione società di fatto-socio e non viceversa». Nondimeno, «occorre considerare che proprio perché la società di fatto non ha una contabilità sua propria, appunto perché non esiste una società formalizzata», per «stabilire se esiste un indebitamento della società di fatto che determini poi il fallimento in estensione», si deve considerare se «successivamente alla costituzione della società di fatto risultino debiti insorti iscritti nella contabilità delle società socie e di quale entità sia il suddetto indebitamento».
Ragion per cui, per la Corte di Appello, «non sono i debiti pregressi di una delle socie […] a determinare il fallimento della società di fatto, ma sono i debiti accumulati dalla socia fallita successivamente alla costituzione della società di fatto a determinare il default di quest’ultima società» e per estensione dell’altra socia, vale a dire – nel caso di specie – una società a responsabilità limitata semplificata.
La decisione della Corte di Appello di Firenze del 6 luglio 2021 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: