Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

14/07/2021 - Le somme già assoggettate a ritenuta devono essere restituite al netto di quest’ultima

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con Circolare 14 luglio 2021, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 150, D.L. n. 34/2020, – ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore, che siano già state assoggettate a ritenuta in anni precedenti, devono essere restituite al netto della ritenuta stessa e non costituiscono oneri deducibili –, trova applicazione non solo in relazione alle ritenute alla fonte effettuate a titolo di acconto, cui fa espresso riferimento la disposizione citata, ma anche con riguardo alle ritenute effettuate a titolo di imposta. La Circolare ha fornito, inoltre, alcuni chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo netto che deve essere restituito al sostituto, nonché sulle modalità di determinazione del credito di imposta – previsto dal citato art. 150, D.L. n. 34/2020, in misura pari al 30 per cento delle somme ricevute – allo stesso spettante. Infine, l’Ufficio ha chiarito che, poiché il recupero delle ritenute attiene esclusivamente al rapporto tra sostituto d’imposta ed Erario, il diritto del sostituto a fruire del predetto credito sorge – a prescindere dalle vicende che possano eventualmente interessare la concreta restituzione dell’indebito e dall’ammontare effettivamente corrisposto dal sostituito – nel momento in cui la pretesa alla restituzione non può più essere oggetto di contestazione. 

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654654/Circolare+n.+8+del+14+luglio+2021.pdf/cc01b0c2-d607-c0ed-f18c-46a598aa41bd