Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

22/06/2021 - L’eliminazione dell’avviamento per cessazione d’azienda è immediatamente deducibile

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta ad istanza di interpello del 22 giugno 2021, n. 429, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la sopravvenienza passiva derivante dall’eliminazione dell’avviamento in ipotesi di cessazione di azienda o di ramo d’azienda – rappresentando un caso di sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’art. 87, d.P.R. n. 917/1986 –  è deducibile nei limiti del valore fiscale non ammortizzato, ex art. 101, co. 4, d.P.R. n. 917/1986, nell’esercizio in cui è avvenuta la cessazione. L’Ufficio ha sottolineato, in particolare, la diversità dell’ipotesi di cessazione di azienda o ramo d’azienda da quella di conferimento in neutralità fiscale, analizzata nella Circolare n. 8/E del 4 marzo 2020 e, dunque, l’inapplicabilità al caso di specie delle conclusioni ivi contenute, le quali erano nel senso per cui, alla luce del fatto che l’avviamento non può essere oggetto di trasferimento, il soggetto conferente prosegue ad ammortizzarne il valore, ai sensi dell’art. 103, d.P.R. n. 917/1986, nei limiti di un diciottesimo.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534876/Risposta+n.+429+del+2021.pdf/1f65cae3-344a-79aa-4c43-5471952e9b71