argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 30 giugno 2021, n. 18370, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in caso di restituzione di finanziamenti soci per i quali l'amministrazione finanziaria ritenga, sulla base di un coacervo indiziario, che gli stessi costituiscano una posta fittizia dello stato patrimoniale, riportata di anno in anno nei bilanci, così mascherando - all'atto della restituzione del finanziamento - la distribuzione di utili derivanti da ricavi extracontabili, l'amministrazione finanziaria non è tenuta a rettificare anche la dichiarazione relativa al momento genetico in cui è stata contabilizzata la posta passiva relativa alla accensione del finanziamento, acquisendo la restituzione del fittizio finanziamento rilevanza reddituale al momento della distribuzione ai soci”. Di conseguenza, è legittimo l’accertamento per maggiori utili distribuiti al socio, anche laddove sia maturato il termine di decadenza per l’accertamento relativo al periodo di imposta in cui la posta passiva è stata contabilizzata.
Il documento è reperibile al seguente link: