Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

24/06/2021 - La riproposizione di un motivo respinto in primo grado è da considerarsi appello incidentale

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 24 giugno 2021, n. 18119, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui il motivo che sia stato respinto in primo grado e devoluto alla cognizione del giudice di appello – dalla parte comunque vittoriosa – non come gravame incidentale, ma come mera eccezione riproposta, deve comunque essere vagliato dal giudice, dopo essere stato riqualificato in applicazione del principio di idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo. In merito, la Corte ha, peraltro, affermato che nel processo tributario la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente si affievolisce notevolmente, posto che non vi è un obbligo di notificazione dell’appello incidentale, il quale è semplicemente contenuto nelle controdeduzioni da depositare nel termine ordinario di costituzione.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210624/snciv@s50@a2021@n18119@tO.clean.pdf