Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/06/2021 - La proroga dei termini per la notifica degli atti impositivi non si estende al ravvedimento operoso

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Risposta a interpello del 9 giugno 2021, n. 396, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la proroga disposta dall’art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto sostegni), non si applica ai termini per la presentazione della dichiarazione integrativa. Invero, con la disposizione citata il legislatore non ha inteso prorogare i termini di decadenza dal potere accertativo – i quali, ex art. 2, d.P.R. n. 322/1998, coincidono con i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa –, ma soltanto i termini per la notifica degli atti impositivi, che, in relazione al periodo di imposta 2015, devono comunque essere stati emessi entro il 31 dicembre 2020. Richiamando il videoforum organizzato da Italia Oggi in data 14 gennaio 2021, l’Ufficio ha tuttavia affermato che, laddove – prima dello scadere del termine per l’accertamento – l’Amministrazione abbia constatato la sussistenza di una violazione avente ad oggetto le imposte sui redditi, il contribuente può sanare la propria posizione, presentando una dichiarazione integrativa a sfavore e beneficiando, così, della riduzione delle sanzioni ex art. 13, d.lgs. n. 472/1997, entro il termine “prorogato” per la notificazione degli atti impositivi. 

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534876/Risposta+all%27interpello+n.+396+del+9+giugno+2021.pdf/373a31a5-55fe-7a77-14dd-1b4107b72fb3