Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

14/06/2021 - La mancata risposta al questionario determina l’inutilizzabilità della documentazione non consegnata anche se non vi è dolo

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con l’ordinanza del 14 giugno 2021, n. 16757, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento tributario e preclusione probatoria in caso di richiesta di documenti non ottemperata dal contribuente, occorre distinguere l’ipotesi in cui la richiesta dell’Amministrazione finanziaria sia stata inviata mediante questionario, da quella in cui la stessa sia stata avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica. E infatti, nel primo caso, a prescindere dalle intenzioni del contribuente, il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto, determinando l’inutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente dimostri che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile; nel secondo caso, la mancata esibizione di quanto richiesto preclude la valutazione dei documenti non esibiti a favore del contribuente solo se si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull’Amministrazione finanziaria.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210614/snciv@s50@a2021@n16757@tO.clean.pdf