argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Con riferimento al piano di concordato con continuità aziendale ed all’attestazione del professionista di cui all’art. 161, 3° co., L.F., che, nello specifico, ai sensi dell’art. 186 bis, 2° co., lett. b), L.F., «deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori», il Tribunale di Brescia ha precisato che l’attestatore, «nel confrontare la prospettiva concordataria e quella fallimentare», è tenuto a «prendere in considerazione anche il possibile ulteriore attivo ricavabile nell’ambito della procedura fallimentare dall’esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, evidenziando altresì le ragionevoli prospettive di recupero con specifico riferimento alla solvibilità di questi ultimi», analizzando «la composizione e la consistenza del patrimonio dei soggetti che si sono avvicendati alla guida della società (oltre che degli eventuali sindaci) sino alla sua messa in liquidazione».
Il provvedimento del Tribunale di Brescia dell’8 aprile 2021 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: