Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/06/2021 - Superamento della soglia prevista dall’ultimo comma dell’art. 15 L.F.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Cassazione ha statuito che, «per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui all’art. 15, ultimo comma, L.F., si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare e accertati alla data in cui il Tribunale decide sull’istanza di fallimento».

Per la Corte, «l’esigenza che alla data del fallimento consti di un’esposizione debitoria di almeno 30.000 euro si configura alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, sicché il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell’art. 2697, 2° co., c.c., ma deve essere riscontrato d’ufficio dal Tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare».

Conseguentemente, la Cassazione ha affermato che «ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di questa condizione, non risolvibile sulla base degli atti dell’istruttoria prefallimentare, impedisce la declaratoria di fallimento», non potendo trarsi prova del superamento della soglia «da circostanze pacificamente emerse solo in data successiva alla sentenza dichiarativa, in quanto accertate dal curatore».

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 16 giugno 2021, n. 17216, è consultabile sul sito www.italgiure.giustizia.it al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210616/snciv@s10@a2021@n17216@tO.clean.pdf