Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

07/06/2021 - Trasformazione e rinuncia alla responsabilità illimitata dei soci

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla «individuazione del momento temporale che determina la “cessazione” del regime di responsabilità illimitata dei soci e “l’avvio” di quello di responsabilità limitata della società che fuoriesce dalla trasformazione» ‒ nello specifico, da s.n.c. a s.r.l. ‒ soffermandosi sull’interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 2500 quinquies, 1° co., c.c.

In particolare, per la Corte, il riferimento alle «obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500» c.c. deve essere «diretto al tempo di formazione del titolo che viene a fare “sorgere”, e perciò pure a reggere, le diverse obbligazioni in discorso», con la conseguenza che il riferimento «non va al tempo in cui l’obbligo diviene, nell’eventualità, successivamente esigibile o comunque operativo», bensì, «nel caso delle obbligazioni ex contractu, a contare è il tempo in cui il negozio viene concluso».

Inoltre, con precipuo riferimento alla “liberazione” dei soci illimitatamente responsabili, prevista dall’art. 2500 quinquies c.c., per la Cassazione essa si configura «propriamente come un atto di rinuncia del creditore […] alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilità dei soci delle società in nome collettivo», da cui deriva che «può aversi un consenso liberatorio “presunto” solo nel caso di rigoroso rispetto del percorso normativo che risulta stabilito dalla norma» in questione.

Ragion per cui, per il Supremo Collegio, la comunicazione di cui al 2° co. dell’art. 2500 quinquies c.c., «se può provenire tanto dalla società, quanto da uno dei suoi soci, deve avere come oggetto specifico e proprio la trasformazione della società e dev’essere indirizzata ai singoli creditori», «essere trasmessa con un mezzo che in ogni caso garantisca la dimostrazione dell’avvenuto ricevimento, ne sia cioè prova pronta e liquida», mentre «nessun valore potrebbe in ogni caso essere riconosciuto a una conoscenza che il creditore abbia conseguito aliunde, ivi compresa quella che in via incidentale e indiretta venga a derivare da atti della società, in corso di trasformazione o a trasformazione completata, ovvero da uno dei soci della medesima».

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 20 maggio 2021, n. 13772, è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25405.pdf