argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la risoluzione del 27 maggio 2021, n. 37, l’Agenzia delle entrate ha precisato che non concorrono alla formazione dei redditi di lavoro dipendente le somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso delle spese sostenute, in favore dei propri familiari, per l’acquisto di pc, tablet o laptop necessari al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza”. Tali spese sono, infatti, dirette a garantire l’educazione e l’istruzione dei figli o del coniuge e dunque, laddove le stesse siano rimborsate dal datore di lavoro, sono escluse, ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. f-bis, TUIR, dai redditi di lavoro dipendente, a condizione che il lavoratore produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università ove si attesti lo svolgimento delle lezioni con modalità a distanza.
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