argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con l’ordinanza del 25 maggio 2021, n. 14240, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile ad un cittadino italiano residente da decenni in Argentina e poi trasferitosi in Svizzera la presunzione di residenza relativa di cui all’art. 2, co. 2-bis, TUIR, ai sensi del quale si considerano fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata. Invero, poiché la norma citata è formulata in termini soggettivi e non oggettivi, ciò che rileva è unicamente il fatto che il soggetto considerato fosse un cittadino italiano cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e trasferito in un Paese black-list, mentre non rileva il fatto che tale trasferimento è avvenuto dall’Argentina alla Svizzera, senza mai transitare per l’Italia.
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