argomento: Normativa - DIRITTO FALLIMENTARE
In sede di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, (cd. “Decreto Sostegni”), ad opera della L. 21 maggio 2021, n. 69, è stato sostituito il 14° co. dell’art. 5, andando a modificare il 7° co. dell’art. 15 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
In particolare, è stato aggiunto un ultimo periodo in forza del quale «per l’Istituto nazionale della previdenza sociale e per l’agente della riscossione», l’obbligo di segnalazione di cui al 1° co. dell’art. 15, «decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Codice», mentre per l’Agenzia delle Entrate si prevede che esso decorra «dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21 bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del presente Codice».
Inoltre, è stato inserito il novello art. 37 ter del “Decreto Sostegni”, recante «Modifica all’articolo 182 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267», nel quale è stato innestato, dopo il 7° co., il seguente: «qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma».
Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021, n. 120, suppl. ord. n. 21/L, è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/21/120/so/21/sg/pdf